Associazione
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ECHO EVENTS
Articolo 1
Denominazione
E' costituita un'associazione culturale, denominata «
ECHO EVENTS».
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Articolo 2
Sede e durata
L'associazione ha sede in Bari alla via Rodolfo Redi n.3 La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 3
Finalità e scopi
L'associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone di: - ampliare la conoscenza
della cultura letteraria, musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione
nel nome di interessi culturali e sociali assolvendo alla funzione di maturazione
e crescita umana e civile. In Via strettamente strumentale al perseguimento dei
sopra menzionati scopi l’Associazione può: - promuovere ed organizzare, anche per
conto terzi, manifestazioni, mostre, visite culturali, concerti, incontri, conferenze,
dibattiti, corsi e seminari, anche a contenuto formativo e divulgativo; - svolgere
attività di formazione mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre,
serate di apprendimento, esposizioni; - produrre, distribuire, diffondere filmati,
registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora, libri, cataloghi,
sceneggiature e testi teatrali, riviste, periodici, ricerche, opuscoli, brouchures
informative, sempre e comunque nell’ambito della propria attività istituzionale;
- organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, tornei sportivi e in generale
esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si
prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati; - istituire
un sito internet e provvedere al costante aggiornamento di quest’ultimo, riportando
le attività di maggiore interesse dell’Associazione ivi incluse le attività amministrative
ed istituzionali; - svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali, attività
integrative di quelle principali e sostanzialmente destinate al reperimento dei
fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali; - in diretta
attuazione degli scopi sociali, l’Associazione potrà effettuare attività di natura
commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia, compresa la gestione
di bar e ritrovi sociali. L'associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici
o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi
al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali
condivida le finalità, previa delibera dell'assemblea dei soci, secondo i modi ed
i termini previsti dal presente statuto.
Articolo 4
Soci
Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che
ne condividano gli scopi. I soci sono così suddivisi: - SOCI FONDATORI, coloro che
hanno ideato la costituzione dell’associazione; - SOCI ORDINARI, coloro che verseranno
l’apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo
nel contempo al presente statuto; - SOCI SOSTENITORI, coloro che abbiano a versare
somme di denaro o mettere a disposizione dell’associazione, senza corrispettiva
prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere
l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse
assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato
da un delegato che gode dei medesimi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra
categoria; - SOCI ONORARI, coloro che per particolari meriti culturali, artistici,
sociali siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d’ufficio
e senza particolari formalità di accettazione. Ogni singolo socio può: a) Frequentare
la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;
b) Partecipare alle manifestazioni e ad ogni altra attività da essa promosse e fruire
di tutti i servizi dalla stessa forniti. L'iscrizione all'associazione comporta:
a) l'assunzione della qualifica di socio; b) l'incondizionata accettazione dello
statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta
nel rispetto dello statuto stesso; c) il dovere di contribuire alla vita associativa
provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all'associazione.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età ed in regola
con il versamento della quota di partecipazione hanno diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomina degli organi
direttivi dell'associazione.
Articolo 5
Soci
Quote sociali e contributi associativi
Le quote da versare per ogni socio si distinguono in: Quota associativa annuale,
uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e la Quota
aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici. Ogni socio deve versare
la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il
termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma
è variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Articolo 6
Soci
Acquisto e perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati
devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e previo
versamento della quota associativa. La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni
da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno; b) per
delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi
che comportino indegnità; c) per morosità nel pagamento della quota associativa
senza giustificato motivo. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti,
il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione
della lista dei soci.
Articolo 7
Soci
Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il revisore dei conti, se nominato.
Articolo 8
Soci
Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. I soci sono convocati
in assemblea almeno una volta all'anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea
tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa
periodica. Ogni socio ha un voto in assemblea. Non è ammessa delega. L'assemblea
si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni
prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nella sede sociale di
un apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data , l'ora e il luogo dell'adunanza.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci. L'assemblea
nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità dell'assemblea, nonché il diritto
di intervento e di voto dei singoli soci. Delle riunioni di assemblea si redige
verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli
scrutatori, qualora vi siano state votazioni. Le delibere assembleari saranno rese
note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con
le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.
Articolo 9
Soci
Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione
almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con
la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea ordinaria: a) approva il
bilancio o rendiconto; b) nomina i membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente,
il revisore contabile; c) approva e modifica il regolamento interno dell'associazione;
d) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio
Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Articolo 10
Soci
Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima
convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, la metà dei soci;
essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea straordinaria
delibera: a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; b) sullo scioglimento
dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del
presente statuto; c) sul trasferimento della sede dell'associazione; d) su ogni
altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo Per la validità della delibera di cui al precedente punto b),
occorre la presenza di metà dei soci ed il voto favorevole di tutti gli associati
presenti. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese
in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti
o astenuti dal voto.
Articolo 11
Soci
Consiglio direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque
membri eletti dall'assemblea fra i soci I membri del Consiglio Direttivo durano
in carica per tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno il Presidente
e il Vice Presidente. Il Presidente, e in caso di impedimento il Vice Presidente,
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso è dovuto ai consiglieri, al Presidente e al Vice Presidente per
l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio
è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri ed è validamente
costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni del
Consiglio è redatto verbale su apposito libro. Il Consiglio delibera a maggioranza
semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente.
Articolo 12
Soci
Poteri del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria
e straordinaria dell'associazione. In particolare esso procede: a) alla redazione
dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all'assemblea; b) alla predisposizione
del regolamento interno dell'associazione ed alle modifiche di esso, sottoponendoli
all'approvazione dell'assemblea; c) alla fissazione delle quote associative annuali;
d) alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei
requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in
caso contrario; e) a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di
nuovi soci; f) a determinare la politica gestionale dell’associazione e deliberare
sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli
scopi istituzionali; g) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività
dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea,
assumendo tutte le iniziative necessarie. Il Consiglio Direttivo può anche delegare
parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti
della delega.
Articolo 13
Soci
Il Presidente
Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente
del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente
è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio
dell'associazione. La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri,
agli eventuali consiglieri delegati. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali
che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. I Consiglieri
delegati hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita.
Articolo 14
Soci
Revisione dei conti
Qualora previsto da disposizioni di legge oppure qualora lo deliberi l’Assemblea,
il controllo e la revisione contabile dell'associazione saranno affidati a un revisore
unico, iscritto nel registro dei revisori contabili. Il revisore durerà in carica
tre anni e sarà rieleggibile.
Articolo 15
Soci
Entrate e patrimonio
Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative periodiche
versate dai soci ogni anno e eventuali contributi volontari degli associati che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) eventuali
entrate per servizi prestati nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle
connesse; e) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti; f) da ogni altra entrata
che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Tutte le quote associative annuali
non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili. E'
vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento
per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Articolo 16
Soci
Esercizio finanziario
L'Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno
essere annualmente approvati dall'assemblea. Il bilancio annuale deve far riferimento
sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, e deve
essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale in
modo che ogni associato ne possa prendere visione.
Articolo 17
Soci
Controversie
Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione
del presente statuto, ivi inclusa qualunque disputa tra i Soci e tra questi ultimi
e l’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente
del Tribunale di Bari su iniziativa della parte più diligente. L’arbitro unico deciderà
secondo diritto entro novanta giorni dalla accettazione dell’incarico.
Firmato: MARIO RICCI, STELLA SERAFINO, DONATO SASSO, FRANCESCO GRANDOLFO, DOMENICO
SALVATORE SCAGLIOLA, MARIA LUISA DEALTO, LORENZO VICENTI, CATERINA MARDESIC NOTAIO
CON L'IMPRONTA DEL SIGILLO.